Art. 24.
(Volontariato internazionale).

      1. Ai sensi della presente legge, sono considerati volontari internazionali i cittadini maggiorenni italiani ovvero di cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione europea che, in possesso di idonei requisiti fisici e professionali, hanno contratto l'obbligazione di svolgere attività di volontariato con un soggetto di cooperazione non governativa nei PVS o in Paesi ad economia di transizione, nell'ambito di progetti di sviluppo e di solidarietà internazionali, comunque finanziati e riconosciuti dall'Agenzia conformi alle finalità di cui all'articolo 1.
      2. La durata del contratto di cui al comma 1 per coloro che non hanno fatto esperienza precedente nel settore, non può essere inferiore a quella prevista dalla legge per il servizio civile; in tale fattispecie è parte integrante del contratto, oltre al servizio, da prestare in loco, anche un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi da destinare alla formazione e alla specializzazione professionali.
      3. Nei casi in cui l'aspirante volontario ha già maturato almeno un triennio di attività nei PVS o in Paesi ad economia di transizione, la durata del contratto è commisurata esclusivamente alle necessità del

 

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progetto nell'ambito del quale esso è chiamato ad operare.
      4. Il rapporto tra il volontario internazionale e l'organizzazione di cooperazione non governativa è regolato da uno specifico contratto; esso deve designare l'iniziativa di cooperazione nella quale il volontario è inserito, l'eventuale periodo di formazione, la durata effettiva della prestazione richiesta in loco nonché il trattamento economico, previdenziale e assicurativo garantito.
      5. Il trattamento economico del volontario è fissato nel contratto tenuto conto dei massimali indicati annualmente dall'Agenzia, della qualificazione e dell'anzianità professionali del volontario nonché della durata del suo impegno nei PVS.
      6. La qualifica di volontario internazionale è attribuita con la registrazione del contratto da parte dell'Agenzia cui è trasmesso, a cura dell'organizzazione non governativa contraente, entro trenta giorni dalla firma e comunque prima dell'inizio del servizio di cooperazione. L'Agenzia, dopo la verifica della conformità del contratto a quanto previsto dal presente articolo, ne trasmette copia al Ministero degli affari esteri per l'inoltro alla delegazione diplomatica territorialmente competente e al proprio ufficio di rappresentanza, se istituito, ai fini della supervisione e del controllo dell'attività svolta dal volontario.
      7. I volontari internazionali, ad esclusione di quelli posti in aspettativa in quanto dipendenti da amministrazioni o da enti pubblici, sono iscritti a cura dell'Agenzia all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma restando l'inesistenza degli obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. L'Agenzia provvede direttamente al versamento degli importi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti; i relativi oneri sono a carico del Fondo unico per l'APS.
      8. Gli importi dei contributi previdenziali sono commisurati ai massimali stabiliti annualmente dall'Agenzia; i volontari
 

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e i loro familiari a carico sono altresì assicurati contro i rischi di infortuni e di malattia, compresa la morte, con polizza a loro favore e secondo condizioni stabilite annualmente dall'Agenzia.
      9. Nel caso in cui il volontario sia dipendente da un'amministrazione o da un ente pubblico e sia stato posto in aspettativa ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), il trattamento previdenziale e assicurativo rimane a carico dell'organismo di appartenenza e il relativo importo è rimborsato allo stesso sia per la parte di competenza sia per quella a carico del lavoratore.